L’Ater di Belluno informa i propri fornitori di essere tenuta, in virtù dell’art.3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2017, n. 172) ad applicare il metodo di pagamento detto “split payment” (anche detto “scissione dei pagamenti”).
Il summenzionato art. 3 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), ha infatti esteso il meccanismo dello “split payment” o “scissione dei pagamenti”, previsto all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, anche ai seguenti soggetti:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento.
L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno è un Ente pubblico economico strumentale della Regione Veneto che opera a livello locale. Pertanto, tutti i fornitori dell’ATER, ad eccezione dei prestatori di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (es. professionisti), a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 87/2018 (cioè dal 1° gennaio 2018), relativamente alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data, dovranno emettere nei confronti della scrivente solo fatture di vendita in “scissione dei pagamenti”; in pratica, continueranno ad esporre l’IVA nelle fatture come di consueto, ma indicheranno in calce al documento la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR n. 633/72”.
Per le eventuali prestazioni in reverse charge (ex art. 17, comma 6, lett. a-ter DPR n. 633/1972) dal 01.01.2021 le relative fatture elettroniche devono essere emesse utilizzando il nuovo codice “Natura dell’operazione” N6.7 Inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi. Il codice va utilizzato in caso di prestazioni di servizi di pulizia / demolizione / installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/1972.
Per ulteriori informazioni in merito, consultare la circolare di cui al presente link.
La presente comunicazione viene emessa anche in applicazione della previsione di cui all’art. 1, comma 1-quater, del D.L. 50/2017.
Ultimo aggiornamento
20 Febbraio 2024, 15:50