Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal contratto di locazione, deve essere corrisposto anticipatamente entro i primi 10 giorni del mese a cui si riferisce. Gli inquilini secondo le modalità comunicate dall’amministratore o dal rappresentante dell’autogestione, devono provvedere puntualmente anche al pagamento delle spese relative alla fruizione dei servizi comuni.
L’inosservanza del pagamento del canone di locazione comporta la situazione di morosità dell’inquilino e quindi l’obbligo di pagare anche gli interessi sul ritardo. Quando la situazione di morosità persistesse, l’Azienda avvia dopo i solleciti di rito, le procedure per il recupero del credito e la riscossione coatta fino al rilascio dell’alloggio che può essere evitato solo con il totale pagamento delle somme dovute a titolo di canoni, spese accessorie, sanzioni, interessi, spese procedurali ed eventualmente giudiziarie.
Il mancato pagamento delle spese condominali assume rilevanza per l’Ente nel momento in cui, eccezionalmente, e dopo vari e infruttuosi tentativi di recupero del rappresentante dell’autogestione, l’ATER decida temporaneamente di sostituirsi all’inquilino moroso, al sol fine di non paralizzare l’attività dell’autogestione, fatto naturalmente salvo il diritto di addebitare congiuntamente ai futuri canoni di locazione gli importi anticipati oltre agli interessi all’inquilino moroso per le spese di gestione delle parti comuni.
Il pagamento del canone di locazione e delle spese anticipate per non impedire il regolare funzionamento dell’autogestione vengono costantemente monitorati dall’Azienda che tempestivamente sollecita l’adempimento in caso di omissione nei versamenti e, qualora anche il sollecito non sortisca gli effetti sperati, attiva le procedure di cui ai punti precedenti.
Ultimo aggiornamento
24 Aprile 2024, 12:23