Organi
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
Ilenia Rento
Vice Presidente
Emiliano Bonanni
Consigliere
Silvano De Salvador
IL DIRETTORE
Alberto Pinto
IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Francesco La Grua
Ai sensi della normativa regionale di settore (LR 39/2019, artt. 9 – 12), “sono organi delle ATER:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il direttore;
d) il revisore unico dei conti.
Art. 10 – Consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione delle ATER è composto da tre componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 33, comma 3, lettera d), dello Statuto e della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:
a) due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, in rappresentanza della maggioranza;
b) un componente in rappresentanza della minoranza.
2. All’incarico di componente del consiglio di amministrazione si applica la normativa vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.
3. Il consiglio di amministrazione viene costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per tutta la durata della legislatura ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , salvo ricorrano i casi previsti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” e successive modificazioni.
4. In caso di sostituzione di uno dei componenti o dell’intero consiglio di amministrazione a seguito di revoca o decadenza, il nuovo incarico non può durare oltre la scadenza originariamente prevista; qualora sia revocato o decada l’intero consiglio di amministrazione, nelle more della sua costituzione, che deve avvenire entro il termine di sei mesi dall’adozione del provvedimento di revoca o dalla pronuncia di decadenza, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione ordinaria dell’ATER.
5. L’indennità di carica del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio delle ATER; l’indennità è omnicomprensiva e viene ridotta proporzionalmente, con riferimento al numero di sedute annue, in caso di assenza ingiustificata.
6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da uno dei suoi componenti o dal revisore unico dei conti. Spetta al consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione:
a) adottare lo statuto;
b) stabilire le linee di indirizzo generale dell’ATER e gli obiettivi pluriennali, assumendosi la responsabilità del loro conseguimento;
c) approvare il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale;
d) approvare i piani annuali e pluriennali di attività, il bilancio preventivo e di esercizio;
e) nominare il direttore ed il suo vicario per i casi di assenza o impedimento temporaneo, stabilendone il relativo trattamento giuridico ed economico;
f) svolgere ogni altra funzione o attività attribuitagli dallo statuto o da leggi regionali;
g) inviare entro il mese di febbraio (2) di ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionali una dettagliata relazione sulle attività aziendali svolte.
7. omissis (3)
8. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due componenti. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per tre adunanze consecutive decadono dalla carica. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti, in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del presidente.
9. In sede di prima applicazione, la nomina del consiglio di amministrazione viene effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 – Presidente.
1. Il presidente dell’ATER ha la rappresentanza legale e processuale dell’ATER, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dell’ATER, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, trasmette alla Giunta regionale le deliberazioni adottate e presta la collaborazione necessaria all’esercizio del potere di vigilanza.
2. Il consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un vice presidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne esercita le funzioni.
Art. 12 – Direttore.
1. Il direttore è scelto tra dirigenti pubblici o privati aventi i seguenti requisiti:
a) età non superiore a sessantacinque anni;
b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato; l’incarico decorre dalla data di nomina e termina al compimento del novantesimo giorno dalla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. L’incarico non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.
3. L’incarico di direttore può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del consiglio di amministrazione.
4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore, non può in alcun modo essere superiore a quello spettante ai direttori di direzione regionali di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni.
5. Il direttore assicura l’efficienza, l’economicità e la rispondenza dell’azione amministrativa alle linee di indirizzo generale dell’azienda e agli obiettivi pluriennali dettati dal consiglio di amministrazione. In particolare il direttore:
a) è responsabile del conseguimento degli obiettivi e dell’esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione;
b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’azienda, anche mediante l’adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;
c) omissis (4)
d) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia, nonché alle spese per il normale funzionamento dell’azienda;
e) dirige il personale ed organizza i servizi;
f) esprime parere di legittimità su ogni deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Art. 13 – Revisore unico dei conti.
1. Il revisore unico dei conti e un revisore supplente sono nominati dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei revisori contabili e nell’apposito elenco istituito e disciplinato dall’ATER.
2. Al revisore unico dei conti si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibile e dalla vigente normativa regionale. Il revisore unico dei conti ha, inoltre, l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’azienda, di riferirne immediatamente agli organi dell’ente e al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.
3. Il revisore unico dei conti dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo revisore.
4. Il trattamento economico del revisore unico dei conti e del supplente è determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera c), tenuto conto della complessità organizzativa e della entità patrimoniale dell’azienda.
Ultimo aggiornamento
4 Gennaio 2024, 15:51