ATER di Belluno

Ultimo aggiornamento:
12 Novembre 2024 08:39

ATER di Belluno

Ai sensi della Legge Regionale del Veneto numero 39/2017, “le ATER sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile“.

Il principale fine istituzionale dell’Ente è “la provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti”.

L’Azienda è proprietaria di quasi 1700 alloggi di edilizia sovvenzionata ubicati in provincia di Belluno, di una cinquantina di alloggi di edilizia agevolata, nonché di immobili ad uso diverso dall’abitativo (negozi, autorimesse, posti auto), per un totale di oltre duemila unità immobiliari.

Gestisce inoltre per conto di alcuni Comuni convenzionati, il patrimonio di edilizia sovvenzionata di proprietà municipale.

Più nel dettaglio, ai sensi della Legge Regionale n. 39/2017, le ATER provvedono a:

a) attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l’acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;

b) progettare programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana;

c) progettare ed eseguire opere di edilizia nonché opere infrastrutturali e di urbanizzazione a servizio della residenza, per conto di enti pubblici;

d) eseguire opere di interesse pubblico con particolare riferimento all’edilizia scolastica, universitaria, sociale, culturale ed alla sicurezza;

e) svolgere attività per nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;

f) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato, acquisito o conferito a qualunque titolo, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;

g) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori di settore per la progettazione e l’esecuzione delle azioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f);

h) svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici e privati;

i) intervenire, previa autorizzazione della Giunta regionale, con fini calmieratori sul mercato edilizio, mediante l’utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, realizzando abitazioni allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;

j) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

k) assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà;

l) applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, per gli alloggi in proprietà.

2. Le ATER possono, altresì, svolgere le seguenti attività:

a) gestione e valorizzazione del patrimonio dismesso delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) o trasferito all’amministrazione regionale, o di altri enti, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, da destinare alle attività di cui al comma 1, lettere a) e d);

b) funzioni di stazione unica appaltante secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni;

c) attestare, su richiesta degli interessati, la qualità ambientale ed energetica degli edifici, secondo gli indirizzi di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” e successive modificazioni;

d) verifica della progettazione in materia di lavori pubblici nelle forme stabilite dalle norme sui contratti pubblici;

e) ogni altra attività attribuita da leggi statali o regionali.

Qui di seguito un’anteprima della Carta dei servizi aziendale, nell’ultima versione approvata dal Consiglio di Amministrazione il 12/12/2023: