Sezione: Accesso civico

L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.


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Documento Trasparenza

Accesso civico

Con il decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento l’istituto dell’accesso civico (vedasi l’articolo 5), ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni “pubblici”, in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”.