Sezione: Liste di attesa

Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.


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Documento Trasparenza

Liste di attesa

Sezione relativa alle liste di attesa, come indicato all’articolo 41, comma 6, del Decreto legislativo 33/2013.