Telefono e posta elettronica
Pubblicazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo 33/2013.
Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Pubblicazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo 33/2013.