La Grua Francesco

Revisore unico dei conti dell’ATER di Belluno

Link

Altri informazioni

L.R. 39/2017, art. 13 – Revisore unico dei conti.

1. Il revisore unico dei conti e un revisore supplente sono nominati dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei revisori contabili e nell’apposito elenco istituito e disciplinato dall’ATER.

2. Al revisore unico dei conti si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibile e dalla vigente normativa regionale. Il revisore unico dei conti ha, inoltre, l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’azienda, di riferirne immediatamente agli organi dell’ente e al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto. 

3. Il revisore unico dei conti dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo revisore.

4. Il trattamento economico del revisore unico dei conti e del supplente è determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera c), tenuto conto della complessità organizzativa e della entità patrimoniale dell’azienda. 

Ultimo aggiornamento

13 Marzo 2024, 13:32