Revisore unico dei conti dell’ATER di Belluno
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- Curriculum Vitae
- Provvedimento di nomina
- Emolumenti connessi alla carica
- Dichiarazione assenza incompatibilità
Altri informazioni
L.R. 39/2017, art. 13 – Revisore unico dei conti.
1. Il revisore unico dei conti e un revisore supplente sono nominati dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei revisori contabili e nell’apposito elenco istituito e disciplinato dall’ATER.
2. Al revisore unico dei conti si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibile e dalla vigente normativa regionale. Il revisore unico dei conti ha, inoltre, l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’azienda, di riferirne immediatamente agli organi dell’ente e al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.
3. Il revisore unico dei conti dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo revisore.
4. Il trattamento economico del revisore unico dei conti e del supplente è determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera c), tenuto conto della complessità organizzativa e della entità patrimoniale dell’azienda.
Ultimo aggiornamento
13 Marzo 2024, 13:32